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PERIZIE E CONSULENZE

Domande e risposte - Approfondimenti.

                                                              
D: Chi è il Perito Musicale?

R: Il Perito, o consulente, è un professionista iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici (C.T.U.) di un Tribunale, avendo dimostrato una "speciale competenza" nel settore specifico oltre ad una "specchiata moralità". Nella fattispecie, il nostro perito musicale è il M° Luca Ruggero Jacovella (www.lucajacovella.com), iscritto all'Albo C.T.U. del Tribunale Civile di Roma.
Il C.T.U. viene chiamato in genere dal giudice per svolgere una perizia giurata riguardante un aspetto tecnico (musicale) decisivo ai fini di determinare un esito in una causa fra due parti in lite fra loro. In questo caso si parla di "Consulenza Tecnica d'Ufficio".
Viceversa, il Consulente può essere chiamato anche da un privato, da un avvocato o da una società, che desidera presentare una perizia giurata allo scopo di dimostrare ed avvalorare le proprie ragioni e le proprie pretese all'interno di una controversia, o in seguito alla nomina di un C.T.U., o comunque anche per supportare una istanza stragiudiziale. E'questa la "perizia di parte" o"Consulenza Tecnica di Parte - C.T.P".

D: In quali casi un privato può richiedere una perizia giurata o un parere all'esperto?

R: I casi forse più frequenti sono le lesioni del diritto d'autore, fra cui il cosiddetto "plagio". Quando cioè, si ritiene che un altro brano musicale, depositato alla SIAE (o in altra società estera) successivamente da un altro autore, sia uguale o molto simile, o che comunque contenga evidenti assonanze di elementi musicali con il proprio brano considerato originale ed antecedente (tipi: plagio usurpazione o totale; parziale; camuffato, ..).
E' utile citare un passo da "Contratti di diritto d'autore" di De Sanctis-Fabiani (pag.149 par.37): "L'utilizzazione, nell'opera, di brani, parti o intere opere altrui, senza consenso del titolare dei relativi diritti, si configura come contraffazione o come plagio. In questo secondo caso, l'abusiva utilizzazione del contenuto di un'opera altrui si accompagna ad una appropriazione della paternità intellettuale che si concreta nell'indicare il proprio nome come autore o, comunque, nel qualificarsi come autore dell'opera.L'utilizzazione abusiva di elementi creativi dell'opera altrui, con o senza appropriazione di paternità, può essere mascherata o camuffata".

In questo caso, il perito analizzerà i due brani in questione nelle loro versioni audibili (se possibile) e attraverso le partiture depositate in SIAE. Verranno presi in considerazione tutti i parametri del linguaggio musicale (melodia in primis, ma anche armonia, ritmo, arrangiamento, ecc..) per formulare una conclusione a sostegno dell'autore denunciante (se trattasi di "perizia di parte").

Sempre rimanendo nell'ambito del diritto morale d'autore, si possono verificare lesioni ed abusi da parte di chi disconosca la paternità intellettuale dell'opera tutelata. Sono da menzionare a proposito casi di deformazione, mutilazione, modificazione od ogni atto a danno dell'opera che possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione (come recita l'art. 20 della legge sul diritto d'autore-22/4/41 n.633).

I casi comunque, sono molteplici e vari; l'esperto potrà in ogni modo esprimersi solamente in merito all'aspetto tecnico-musicale della controversia, ed ovviamente non riguardo il diritto, per il quale è preposto l'avvocato.

D: Come avviene di fatto il Vostro servizio di consulenza?

R: Si può richiedere al nostro perito un semplice parere, oppure una perizia giurata.

Il parere da esperto: il cliente fornisce tutto il materiale necessario per una attenta analisi del caso; oppure prenota una visita in loco del perito (ad es. per audizione di artista sul posto di lavoro). Il parere verrà espresso anche in forma scritta, se richiesto. Si può richiedere anche un primo parere da semplice ascolto dei brani.
Le competenze variano a seconda della complessità del caso, delle eventuali trasferte, rimborso spese sostenute, ecc..., e verranno concordate dietro richiesta del cliente. Il perito rilascerà ricevuta/fattura per quietanza.

La perizia giurata: riveste un significato diverso, in quanto il perito si assume tutte le responsabilità legali delle proprie affermazioni. Identiche modalità di inizio attività peritali. La perizia prevede la forma scritta.
Le competenze variano a seconda della complessità del caso, delle eventuali trasferte, rimborso spese sostenute, ecc..., e verranno concordate dietro richiesta del cliente.
                                                                 

RICHIEDI INFORMAZIONI O UNA PRIMA CONSULENZA: info@lucajacovella.com


Approfondimenti: La Figura Professionale del Consulente Tecnico d'Ufficio
(Testo tratto dal sito della Federazione Italiana Periti Esperti e Consulenti Tecnici)

La figura del consulente tecnico d'ufficio è disciplinata dal codice di procedura civile art. 61-64, 191-201 c.p.c.; art. 13-24, 89-92 disp. att. c.p.c. , art. 225, 226, 230, 359, 360, 501, 502, 510 c.p.p.
Il consulente tecnico è un organo giudiziario individuale al quale il giudice può rivolgersi nello svolgimento della propria attività, quando l'oggetto della lite implichi questioni non risolvibili in base alle nozioni di comune esperienza. Nel giudizio civile si distingue tra consulente tecnico del giudice, o consulente tecnico d'ufficio (CTU), e consulente tecnico di parte (CTP).
Il consulente tecnico d'ufficio è uno degli ausiliari del giudice  la cui funzione è tesa ad integrare l'attività di quest'ultimo, sia in quanto può offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi diretti di giudizio: proprio per tali motivi è una persona con particolare competenza in un determinato settore, chiamata a esprimere pareri, raccogliere motivazioni, effettuare verifiche, anche se non esercita mai attività decisoria che spetta invece  esclusivamente al magistrato.

Pertanto, quando lo ritiene necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti con particolare competenza tecnica (art. 61 c.p.c.).
Il consulente tecnico è nominato, con ordinanza, dal giudice istruttore o dal Collegio su richiesta delle parti ovvero d'ufficio.

Nella scelta dei consulenti tecnici d'ufficio il Giudice generalmente si avvale dell'Albo dei periti che è un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche alle quali il giudice può affidare l'incarico di effettuare perizie utili ai fini del giudizio.
L'Albo diviso per categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline, deve essere istituito presso ogni Tribunale; è tenuto a cura del Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato tra cui figurano il Presidente dell'Ordine o del Collegio a cui appartiene la categoria di esperti della cui iscrizione si tratta. L'iscrizione all'albo è possibile se sussistono particolari requisiti: competenza tecnica, specchiata condotta morale.

Anche i consulenti tecnici del pubblico ministero sono nominati, di regola, fra le persone iscritte negli albi dei periti. Nel corso delle indagini infatti può apparire necessario avere il giudizio di un esperto in ordine a circostanze specifiche che assumano rilevanza processuale: in tali occasioni si rende spesso necessario per il pubblico ministero il ricorso ad una perizia o quanto meno al parere tecnico di un esperto.
Il giudice, quindi, tenuto conto della competenza specifica del consulente in relazione alla questione oggetto della consulenza, nomina il C.T.U. Una volta nominato dal giudice, il consulente tecnico è obbligato ad accettare l'incarico, e può rifiutare solo per giusti motivi valutati direttamente dal magistrato; ha il diritto di astenersi o può essere ricusato dalle parti per eventuali incompatibilità con l'incarico conferitogli.
Lo stesso Presidente del Tribunale esercita l'attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall'albo) nei casi in cui il consulente non abbia adempiuto gli obblighi derivanti dagli incarichi assunti o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.
Il consulente tecnico, prima di svolgere il proprio compito, deve prestare giuramento; quindi il giudice formula i quesiti ai quali il CTU deve dare risposta con relazione peritale entro i termini di tempo stabiliti.

Il consulente nominato per la perizia compie le indagini che gli sono commesse dal giudice, fornisce in udienza e in camera di consiglio i chiarimenti che il giudice gli richiede e redige una relazione denominata perizia o consulenza tecnica d'ufficio.
La perizia non è del tutto vincolante per il giudice il quale, se non ritiene rilevanti gli argomenti del perito, può sempre farne disporre una nuova o può perfino non tener conto di quanto scritto dal tecnico purchè, ovviamente, motivi adeguatamente tale decisione.
In tutti i casi in cui un giudice nomina un perito, le parti si possono far assistere da periti di parte. I consulenti tecnici di parte formulano le loro deduzioni sull'operato del perito d'ufficio e possono depositare relazioni a sostegno o a critica della perizia di ufficio.

All'atto della consegna in cancelleria della relazione, il consulente tecnico può allegare la richiesta di liquidazione del compenso.
Il C.T.U. dovrà elencare le spese sostenute nella propria parcella che verrà depositata presso la cancelleria del giudice competente La parcella così presentata viene analizzata dal Giudice che provvede a liquidarla, previe eventuali decurtazioni, con decreto che pone l'onere del pagamento a carico di una o più parti in causa.
Come già sopra precisato il CTU nell' espletamento del suo incarico potrà essere affiancato da CTP ovvero consulenti tecnici di parte; all'atto della nomina del consulente tecnico d'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 201 del cod. proc.civ., il giudice assegna alle parti un termine per la nomina del proprio CTP. Tale nomina è facoltativa ma è comunque "subordinata" all'intervento nel processo di un consulente tecnico d'ufficio.
Per la nomina del C.T.P. è sufficiente la dichiarazione resa al cancelliere. Il consulente di parte può assistere allo svolgimento delle operazioni peritali svolte dal C.T.U., partecipare alle udienze e può essere ammesso in camera di consiglio per chiarire al Presidente le proprie osservazioni tecniche.
Il C.T.P. presenta una relazione che può o essere inserita nella relazione del consulente d'ufficio, oppure può essere presentata autonomamente, ma in questo caso non costituisce mezzo di prova.


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